Statuto Myamo - MYAMO Formazione Counselor, Operatore Olistico, Ayurveda, Massaggio

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Statuto Myamo

MYAMO è costituita da operatori, professionisti della salute e volontari. L'associazione opera sul territorio nazionale e internazionale per la promozione del benessere globale e il miglioramento della qualità della vita attraverso l'organizzazione e la conduzione di eventi culturali, seminari, corsi professionali, sessioni individuali e la formazione di gruppi di volontariato.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MYAMO APS”
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
<< MYAMO APS >>
che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale in LOCALITÀ PIANTAMELON 3 nel comune di ADRIA (RO).
Il trasferimento della sede legale, deliberato dall’Organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
In particolare, l’associazione si propone di:
  • promuovere lo sviluppo     della consapevolezza, l’evoluzione personale e collettiva, il     miglioramento della qualità̀ della vita e delle condizioni fisiche,     mentali, emotive, culturali, spirituali, ambientali e sociali.
  • promuovere sani stili     di vita, la diffusione di metodologie olistiche e di counseling, per     essere di beneficio alle persone e alla collettività̀.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di  terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
  • educazione, istruzione     e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e     successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse     sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d dell’art. 5 comma 1     del D.Lgs. 117/2017);
  • organizzazione     e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse     sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione     della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di     interesse generale (di cui alla lettera i dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs.     117/2017);
  • formazione  extra-scolastica, finalizzata alla     prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e     formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto  della povertà educativa (di cui alla     lettera l dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
  • formazione     universitaria e post-universitaria (di cui alla lettera g dell’art. 5     comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
  • attività̀ culturali nei vari ambiti del sapere     umano, quali ad esempio arte, scienza, filosofia, pedagogia, psicologia,     medicina, antroposofia, come convegni, conferenze, dibattiti, proiezione     di film e documenti; pratiche del Counseling, delle discipline del     benessere, bionaturali e olistiche; relazioni con associazioni ed enti     esistenti all’estero e in Italia; acquisto del materiale didattico e divulgativo     necessario;
  • attività̀ di formazione professionale come corsi     di counseling e per operatori olistici; corsi di formazione, supervisione,     e aggiornamento teorico e/o pratico; seminari, ritiri, lezioni, incontri,     corsi, workshop, anche sotto forma di residenziali e intensivi;
  • realizzazione di percorsi di formazione per     supportare il binomio animale/persona a ritrovare l’armonia attraverso l’uso     di tecniche naturali, energetiche, manuali, olistiche, che stimolano un     naturale processo di crescita e della consapevolezza di sé.
  • divulgazione delle le nozioni delle tecniche     olistiche, del counseling, delle discipline orientali, delle artiterapie,     della naturopatia, delle scienze comunicative e relazionali, intese come     strumenti educativi per favorire il processo di cambiamento, consapevolezza,     empowerment, crescita professionale e personale, dal punto di vista     psico-sociale, etico-morale e professionale
  • seminari di studio in Italia e all’estero;
  • organizzazione di corsi basati sul modello di     Blended Learning che integri la tipologia della formazione mista (a     distanza e in presenza), usufruendo di tutti i vantaggi di una gestione     didattica sincrona e asincrona;
  • attività editoriale e d’informazione come     produzione, diffusione e condivisione di materiale didattico,     pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché́ degli studi e     delle ricerche compiute e ogni materiale conoscitivo, attraverso varie     forme come la stampa (di testi, periodici, dispense, ecc.), podcast,     video, siti web e ogni altro mezzo idoneo;
  • attività̀ a favore della coabitazione e del     cohousing improntati ai principi dell’associazione
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
  • eleggere gli organi     sociali  e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle     attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine     del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali     secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se     iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il     pagamento della quota associativa,
  • denunziare i fatti che     ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
  • rispettare il presente     statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la     quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini     annualmente stabiliti dall’Organo di amministrazione.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato viene dichiarato automaticamente decaduto quando non provvede al versamento della quota associativa entro il termine assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
  • Assemblea degli associati
  • Organo di amministrazione
  • Presidente
  • Organo di controllo, al     verificarsi delle condizioni di legge
  • Organo di revisione, al     verificarsi delle condizioni di legge
Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11
(L’assemblea )
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli enti aderenti hanno anch’essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
  • determina le linee generali     programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio     e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i     componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando     previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla     responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di     responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione     degli associati;
  • delibera sulle     modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale     regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento,     la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • delibera sugli altri     oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla     sua competenza.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 15
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, tra i propri associati.
Dura in carica per n. 3 anni  e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
  • amministra l’associazione,
  • attua le deliberazioni     dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di     esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone     all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti     dalla legge,
  • predispone tutti gli     elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione     economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e     contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri     sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli     adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione     degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande     degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di dimissioni di uno o più membri dell’organo di amministrazione o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l’organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell’organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell’organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea degli associati per nuove elezioni.
Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 16
(Il Presidente)
Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul     rispetto  dei  principi     di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo     e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità     civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità     alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli     esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 19
(Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati e degli enti aderenti tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo di amministrazione.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
  • quote associative;
  • contributi pubblici e     privati;
  • donazioni e lasciti     testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di     beni e servizi agli associati e a terzi;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21
(I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 29
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32
(Norma transitoria)
  1. A decorrere dal termine di     cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione     autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L.     n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel     titolo X del D. Lgs. 117/17.
  2. L’acronimo ETS potrà essere     inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei     rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle     comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al     Registro unico nazionale del terzo settore.
 
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