Statuto Myamo
MYAMO è costituita da operatori, professionisti della salute e volontari. L'associazione opera sul territorio nazionale e internazionale per la promozione del benessere globale e il miglioramento della qualità della vita attraverso l'organizzazione e la conduzione di eventi culturali, seminari, corsi professionali, sessioni individuali e la formazione di gruppi di volontariato.
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MYAMO APS”
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs.
117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo
Settore denominato:
<< MYAMO
APS >>
che assume la forma giuridica di associazione non
riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella
denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi,
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo
dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale in LOCALITÀ PIANTAMELON
3 nel comune di ADRIA (RO).
Il
trasferimento della sede legale, deliberato dall’Organo di amministrazione, non
comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’associazione
di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel
rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative
norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea
può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo
statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione
stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo
statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri
dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’associazione
esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale:
In particolare, l’associazione si propone di:
- promuovere lo sviluppo della consapevolezza, l’evoluzione personale e collettiva, il miglioramento della qualità̀ della vita e delle condizioni fisiche, mentali, emotive, culturali, spirituali, ambientali e sociali.
- promuovere sani stili di vita, la diffusione di metodologie olistiche e di counseling, per essere di beneficio alle persone e alla collettività̀.
Le
attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro
familiari o di terzi, avvalendosi in
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui alla lettera i dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (di cui alla lettera g dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
A
titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
- attività̀ culturali nei vari ambiti del sapere umano, quali ad esempio arte, scienza, filosofia, pedagogia, psicologia, medicina, antroposofia, come convegni, conferenze, dibattiti, proiezione di film e documenti; pratiche del Counseling, delle discipline del benessere, bionaturali e olistiche; relazioni con associazioni ed enti esistenti all’estero e in Italia; acquisto del materiale didattico e divulgativo necessario;
- attività̀ di formazione professionale come corsi di counseling e per operatori olistici; corsi di formazione, supervisione, e aggiornamento teorico e/o pratico; seminari, ritiri, lezioni, incontri, corsi, workshop, anche sotto forma di residenziali e intensivi;
- realizzazione di percorsi di formazione per supportare il binomio animale/persona a ritrovare l’armonia attraverso l’uso di tecniche naturali, energetiche, manuali, olistiche, che stimolano un naturale processo di crescita e della consapevolezza di sé.
- divulgazione delle le nozioni delle tecniche olistiche, del counseling, delle discipline orientali, delle artiterapie, della naturopatia, delle scienze comunicative e relazionali, intese come strumenti educativi per favorire il processo di cambiamento, consapevolezza, empowerment, crescita professionale e personale, dal punto di vista psico-sociale, etico-morale e professionale
- seminari di studio in Italia e all’estero;
- organizzazione di corsi basati sul modello di Blended Learning che integri la tipologia della formazione mista (a distanza e in presenza), usufruendo di tutti i vantaggi di una gestione didattica sincrona e asincrona;
- attività editoriale e d’informazione come produzione, diffusione e condivisione di materiale didattico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché́ degli studi e delle ricerche compiute e ogni materiale conoscitivo, attraverso varie forme come la stampa (di testi, periodici, dispense, ecc.), podcast, video, siti web e ogni altro mezzo idoneo;
- attività̀ a favore della coabitazione e del cohousing improntati ai principi dell’associazione
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del
Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale,
secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da
parte dell’organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e
strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al
bilancio.
L’associazione può inoltre realizzare attività di
raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza
con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute
nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche e
le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi
associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo
settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il
cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni
caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se
successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del
minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione
all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo
di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La
deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli
associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di
amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni,
motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale
comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in
occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato,
fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e
non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa,
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo di amministrazione.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato
volontario svolge la propria attività in
favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di
solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività
dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i
limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione.
Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso,
decadenza o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante
comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato viene dichiarato automaticamente decaduto
quando non provvede al versamento della quota associativa entro il termine
assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri
stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata
dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni
dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata
adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria
entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di legge
Le adunanze e le riunioni degli organi sociali
collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o
videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute
nel luogo in cui si trova chi le presiede.
ART. 11
(L’assemblea )
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione,
iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota
sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi
rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso
di convocazione. Ciascun associato può rappresentare
sino ad un massimo di tre associati. Gli enti aderenti hanno anch’essi diritto
ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o
persona da lui delegata.
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto
per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione
o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti
all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione
o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni
prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione,
l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda
convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax,
e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito
risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede
dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno
un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene
necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le
persone.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o
in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato
che partecipa e vota.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’
straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento
dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti
in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei
presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in
quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto
di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione
con la presenza di almeno 50% più uno degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione
nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli
associati.
ART. 15
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed
opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero 5
membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli
enti associati, tra i propri associati.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti
per n. 3 mandati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte
a maggioranza dei presenti.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al
conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del
codice civile.
L’organo
di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva
dell’assemblea.
In
particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
- disciplina l’ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri
è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi
se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di dimissioni di uno o più membri dell’organo
di amministrazione o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più
membri, l’organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla
graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente,
indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti
dell’organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica
all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell’organo di
amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare
l’Assemblea degli associati per nuove elezioni.
Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo
di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo
di amministrazione.
ART. 16
(Il Presidente)
Il
presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti
gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di
amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o
per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il
presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo
di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo
di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle
direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito
all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni
sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle
sue funzioni.
ART. 17
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato
nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in
qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari.
ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31
del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo
registro.
Art. 19
(Libri sociali)
L’associazione
ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati e degli enti aderenti tenuto
a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi
sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo
di amministrazione.
Tutti
gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il
diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente,
entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo di amministrazione.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono
costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21
(I beni)
I
beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni
mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati
dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I
beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono
collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è
depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e
obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi
dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
Il
bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio
di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di
attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento
economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di
amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il
Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24
(Bilancio sociale)
E’
redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25
(Convenzioni)
Le
convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo
di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono
stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia
di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’associazione
di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti
dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I
rapporti tra l’associazione ed il personale
retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati
volontari)
Gli
associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per
malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi
dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità dell’associazione)
Per
le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi
possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte
rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e
per conto dell’associazione.
ART. 29
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione
di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In
caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,
secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(Disposizioni finali)
Per
quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative
vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32
(Norma transitoria)
- A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.